Come già comunicato sino al 31 dicembre p.v., il personale addetto ai servizi di controllo dei nostri locali che già svolgeva tale funzione alla data dell’entrata in vigore del D.M 6 ottobre 2009 potrà continuare a svolgere tali mansioni anche in assenza di iscrizione nell’apposito elenco prefettizio purché entro il 31 ottobre 2011 per detto personale sia stata presentata domanda di iscrizione all’elenco prefettizio e che entro tale data il personale abbia iniziato il corso di formazione, o venga documentata l’iniziativa volta alla frequentazione del medesimo corso.
In relazione all’obbligo formativo qualora il personale non sia stato ancora formato è indispensabile presentare entro il 31 ottobre apposita istanza di frequentazione del corso alla Prefettura competente per territorio, per documentarne tale attività .
Ti evidenzio infine che con l’iscrizione a tali liste si è autorizzati allo svolgimento delle attività di controllo in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione da parte del titolare del locale alle Prefetture e Questure delle altre provincie in cui l’addetto deve operare, così come il fatto che è vietato al titolare di svolgere direttamente tale attività di vigilanza.
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