Security: scadenze il 31 ottobre

Come già comunicato sino al 31 dicembre p.v., il personale addetto ai servizi di controllo dei nostri locali che già svolgeva tale funzione alla data dell’entrata in vigore del D.M 6 ottobre 2009 potrà continuare a svolgere tali mansioni anche in assenza di iscrizione nell’apposito elenco prefettizio purché entro il 31 ottobre 2011 per detto personale sia stata presentata domanda di iscrizione all’elenco prefettizio e che entro tale data il personale abbia iniziato il corso di formazione, o venga documentata l’iniziativa volta alla frequentazione del medesimo corso.
In relazione all’obbligo formativo qualora il personale non sia stato ancora formato è indispensabile presentare entro il 31 ottobre apposita istanza di frequentazione del corso alla Prefettura competente per territorio, per documentarne tale attività .
Ti evidenzio infine che con l’iscrizione a tali liste si è autorizzati allo svolgimento delle attività di controllo in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione da parte del titolare del locale alle Prefetture e Questure delle altre provincie in cui l’addetto deve operare, così come il fatto che è vietato al titolare di svolgere direttamente tale attività di vigilanza.
 
 
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