Dehors : per realizzarli occorre il permesso di costruire

A cura dell’Avv. Attilio Pecora

 

I dehors vengono sempre più frequentemente utilizzati dai pubblici esercizi di ristorazione e, spesso, anche dalle discoteche per organizzare servizi pre-trattenimento o semplicemente per accogliere la clientela in attesa di accedere all’interno del locale.

Si pone pertanto il problema della qualificazione giuridica di tali strutture, soprattutto sotto il profilo urbanistico-edilizio per individuarne correttamente il sistema autorizzatorio.

Spesso si ritiene, erroneamente, che i dehors – una volta ottenuta dall’Ente competente l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ove ubicarli – siano liberamente installabili in quanto realizzati con materiali precari e destinati ad un uso transitorio o comunque periodico.

La giurisprudenza amministrativa si è occupata di detta problematica ed è oramai consolidato l’indirizzo che afferma invece, per la installazione di tali manufatti, la necessità del permesso di costruire ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.

I dehors si presentano solitamente come l’insieme di elementi mobili smontabili e facilmente amovibili, normalmente ubicati su suolo pubblico, attrezzati con pedane, arredi di tavoli e sedie, chiusi perimetralmente con teli plastificati e posti al servizio di pubblici esercizi.

Orbene, un’opera edilizia può dirsi “precaria” – ed in quanto tale non bisognevole di permesso di costruire – solo quando è caratterizzata appunto da una precarietà non solo strutturale ma soprattutto  funzionale; ciò significa che l’utilizzo di strutture agevolmente smontabili e amovibili non è da sola circostanza sufficiente ad escludere la necessità del suddetto titolo autorizzatorio.

Occorre difatti, principalmente, che la “funzione” sia precaria, cioè che il manufatto sia effettivamente destinato a soddisfare esigenze temporanee.

La giurisprudenza ha sul punto statuito, oramai pacificamente, che i dehors non rispondono ad esigenze temporanee in quanto sono stabilmente legati al perdurante esercizio dell’attività commerciale; il che determina l’irrilevanza della loro agevole smontabilità.

A ciò consegue pertanto la obbligatorietà del permesso di costruire, la cui eventuale carenza è sanzionata sotto il profilo penale in aggiunta alla misura amministrativa della riduzione in pristino.

Occorre altresì ovviamente anche munirsi della autorizzazione all’occupazione del  suolo pubblico da parte del Comune.