Importanti modifiche al D.M. 6/10/2009 sul personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

A cura dell’ Avv. Attilio Pecora

Il Decreto del Ministro dell’Interno 24 novembre 2016  (in G.U. Serie Generale n. 291 del 14/12/2016) ha introdotto alcune importanti novità al D.M. Interno 6/10/2009 in materia di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Possibilità di impiego del personale decorsi trenta giorni dalla domanda di iscrizione all’elenco prefettizio.

Grazie alla modifica apportata all’art. 1, comma 3, decorsi 30 giorni dalla presentazione alla competente Prefettura della domanda di iscrizione nell’apposito elenco, il personale può ora essere avviato allo svolgimento dell’attività, nelle more che il Prefetto perfezioni l’iscrizione all’elenco oppure formalizzi il provvedimento di diniego.

Non occorrerà pertanto più attendere i tempi indefiniti che finora hanno spesso caratterizzato l’iter di iscrizione nell’elenco, impedendo l’impiego del personale con grave pregiudizio allo stesso e alle aziende interessate ad utilizzarlo.

 Possibilità di impiego del personale durante l’iter di revisione biennale dei requisiti

Risulta modificato anche l’art 2, comma 1, dove è ora espressamente previsto che dopo la presentazione della documentazione comprovante l’attualità dei requisiti del personale iscritto all’elenco prefettizio, il personale interessato può continuare a svolgere l’attività nelle more del completamento della procedure di revisione biennale.

In precedenza, è stato sovente contestato in occasioni di controlli la mancata iscrizione nell’elenco a personale per il quale, pur essendo stata regolarmente presentata la documentazione per la verifica biennale, si era in attesa dell’esito di detta verifica da parte della Prefettura, peraltro spesso svolta con gravi ritardi.

Possibilità di impiegare personale non iscritto all’elenco prefettizio per alcune mansioni.

Di grande importanza è anche la modifica apportata all’art. 4, con l’aggiunta al comma 1-ter che consente l’impiego di personale non iscritto nell’elenco – con mansioni di supporto a quello iscritto – anch’esso in possesso di contratto di lavoro subordinato con il gestore dei locali  ovvero con il titolare degli istituti di vigilanza, alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai Protocolli d’intesa territoriali di cui all’Accordo quadro tra il Ministero dell’Interno e associazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo del 21 giugno 2016.

Va rimarcato che possono dunque beneficiare di detta importante opportunità esclusivamente i locali presenti in ambiti territoriali in cui risulta sottoscritto il Protocollo d’intesa territoriale, che dovrà appunto disciplinare “le condizioni e le aliquote” dell’impiego del personale di supporto non iscritto nell’elenco prefettizio.

Diviene dunque di grande importanza e di ulteriore urgenza, anche sotto tale profilo,  la definizione in ogni ambito territoriale di detti Protocolli d’intesa, finora purtroppo sottoscritti in poche province.

Per l’iscrizione all’elenco prefettizio il personale dovrà essere in possesso di contratto di lavoro.

Una ulteriore significativa modifica è stata apportata all’art. 1, comma 4, aggiungendo ai già previsti requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio anche quello di cui alla nuova lett. h), cioè “essere in possesso di  contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2”.

Tale modifica, diversamente dalle precedenti, appare sicuramente poco opportuna giacchè restringe notevolmente la possibilità di accesso all’iscrizione nell’elenco, impedendo peraltro una collocazione ex ante della domanda di lavoro.

Nuovi requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio.

L’ultima modifica apportata al decreto del 2009 riguarda il comma 4 dell’art. 1, in merito ai requisiti di iscrizione nell’elenco prefettizio.

La lettera c) – che disponeva il non aver riportato condanne, anche con sentenze non definitive, per delitti non colposi – è stata integralmente sostituita, ed è ora previsto che non si potrà ottenere l’iscrizione nell’elenco in casi di denunce o condanne anche non definitive riportate, negli ultimi cinque anni,  per una ben precisata tipologia di reati, per i quali si rinvia al testo del D.M. 24/11/2016.