La durata del parere di agibilità della Commissione di vigilanza.

A cura dell’ Avv. Attilio Pecora

 

Si pone frequentemente il problema se il parere reso dalla competente Commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 80 TULPS abbia o meno una scadenza.

In merito a tale tematica va osservato che  il suddetto parere tecnico non ha di norma una scadenza normativamente determinata, per cui  deve ritenersi valido ed efficace fino a quando non vengono realizzate significative modifiche al locale, all’impianto o alle strutture e alle dotazioni di sicurezza oggetto del parere.

Un’altra ipotesi in cui il parere può cessare di avere effetti può configurarsi allorquando la Commissione provvede alla formale revoca del parere a suo tempo reso per aver accertato carenze specifiche.

A tal proposito si rileva che tra i  compiti della commissione di vigilanza previsti dall’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps, facente parte del paragrafo 14,  rientra quello di “e)  controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti”.

L’art. 141-bis del medesimo Regolamento prevede poi che “Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo”.

Va infine ricordato che la mancata osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 14 del Regolamento in parola può comportare da parte del questore la sospensione della licenza ex art. 68 Tulps per un periodo da tre giorni a tre mesi, o la revoca della stessa licenza, con salvezza delle sanzioni penali.