L’affitto saltuario della discoteca: adempimenti e autorizzazioni.

A cura  dell’ Avv. Attilio Pecora

 

Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni sul regime autorizzatorio applicabile nel caso di affitto saltuario dei locali di una discoteca per l’organizzazione di intrattenimenti danzanti e per l’eventuale, connesso esercizio della secondaria attività di somministrazione di alimenti e bevande .

Il soggetto che intende prendere il locale occasionalmente in affitto deve innanzitutto, necessariamente, avere i requisiti previsti dall’art. 11 del TULPS Regio Decreto 18/6/1931, n. 773.

Se il locale oggetto della locazione è già regolarmente operativo ed autorizzato ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 80 del TULPS, va richiesto al comune il rilascio della licenza prevista dall’art. 68 del TULPS autodichiarando di possedere i requisiti morali e autocertificando che nulla è mutato nelle dotazioni di sicurezza, negli arredi e negli impianti del locale rispetto all’ultima verifica di agibilità da parte della competente Commissione di vigilanza.

Ove invece il locale non fosse operativo da tempo, se pur immutato, il comune potrebbe verosimilmente richiedere una nuova verifica di agibilità, anche per il tramite della commissione ristretta ai sensi dell’art. 141, comma 1 lett. e) del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Per la licenza ex art. 68 del TULPS – fatta eccezione per i cd. piccoli trattenimenti fino a 200 persone e con termine entro le ore 24,00 – non è prevista la SCIA, per cui il titolo autorizzatorio dovrà essere rilasciato espressamente.

Per quanto riguarda invece l’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente alla prevalente attività di trattenimento, sarà sufficiente la presentazione di apposita SCIA nella quale l’interessato dichiari, tra l’altro, il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del Decreto legislativo n. 59/2010.

Per mera completezza si ricordano altresì gli adempimenti di carattere fiscale, da gestire opportunamente con l’assistenza del fiscalista di fiducia.