Le nuove norme che rendono più semplice l’accesso agli atti amministrativi

A cura dell’Avv.to Attilio Pecora

Il 23 dicembre scorso sono entrate in vigore le nuove norme contenute nel Decreto Legislativo n. 97/2016 che hanno introdotto in Italia il F.O.I.A. (Freedom of Informaction Act), cioè il diritto di accedere liberamente agli atti pubblici.
Grazie alle nuove disposizioni i cittadini possono ora accedere agli atti e ai documenti della P.A. liberamente e senza alcun onere economico (fatta eccezione per le spese di riproduzione delle copie degli atti rilasciati), anche in assenza di uno specifico interesse e dunque senza avere più l’obbligo di indicare le ragioni della richiesta.
La domanda di accesso può essere presentata sia a mani che telematicamente, all’ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell’Amministrazione interessata o direttamente all’ufficio che detiene la documentazione o le informazioni di interesse.
Oggetto della richiesta di accesso possono essere, generalmente, tutti gli atti e i documenti delle Pubbliche Amministrazioni, statali, regionali e locali, senza però poter pretendere che la P.A. si attivi per raccogliere informazioni e/o documenti non nella sua disponibilità.
L’Amministrazione sarà tenuta a motivare espressamente con apposito provvedimento un eventuale rifiuto, il quale potrà (e dovrà) essere opposto quando il richiesto accesso comporti un pregiudizio ad interessi pubblici quali il segreto di Stato, la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, lo svolgimento regolare di attività ispettive, la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento.
L’accesso potrà (e dovrà) altresì essere oggetto di diniego anche a tutela di interessi privati, quali la protezione dei dati personali (in tal caso i documenti potranno essere offerti in visione o rilasciati in copia con i dovuti omissis) , la libertà e la segretezza della corrispondenza, la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d’autore e dei segreti commerciali.
In caso di rifiuto all’accesso da parte di un’amministrazione locale il richiedente può proporre un’istanza di riesame al difensore civico, oppure ricorrere al TAR.
Una delle novità più importanti è l’introduzione del silenzio-assenso, per cui l’Amministrazione dovrà autorizzare l’accesso, o negarlo motivatamente, entro 30 giorni dalla domanda, decorsi i quali altrimenti l’istanza è da intendersi accolta.
Tale termine potrà subire una dilatazione nel caso in cui l’istanza di accesso può recare danno ad altri soggetti, i cosiddetti controinteressati; in tal caso la P.A. ha l’obbligo di comunicare la domanda di accesso ai costoro, i quali entro dieci giorni potranno presentare un atto di opposizione.
Il termine di 30 giorni resta sospeso e riprende a decorrere dopo che è decorso il termine concesso ai controinteressati per l’opposizione.
Le nuove norme contribuiranno sicuramente in maniera decisiva al contrasto dei fenomeni di corruzione e a garantire una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa, consentendo – ad esempio – di venire agevolmente a conoscenza di autorizzazioni rilasciate illegalmente da funzionari compiacenti o incapaci, e di smascherare più facilmente le attività economiche abusive consentendo così una maggiore tutela alle aziende regolari.