Verifica quotidiana della P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
A cura dell’Avv. Attilio Pecora
Dal 12 agosto scorso ha piena operatività giuridica la disposizione del DPCM 13/11/2014, art. 17, comma 2 che prevede per tutte le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di abbandonare l’uso del cartaceo e di digitalizzare tutti i documenti prodotti.
Ciò rende ancora più importante per le aziende la verifica quotidiana della propria P.E.C. in quanto il suo uso diventerà ancora e sempre più frequente.
Come è noto PEC è l’acronimo di “posta elettronica certificata”, un sistema di posta elettronica dotato di caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione dei dati, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
In pratica, tale strumento di comunicazione è stato parificato, quanto al valore giuridico, alla posta cartacea raccomandata.
Nel caso in cui il messaggio PEC. sia stato effettivamente consegnato, si considera legalmente “ricevuto” alla data e all’ora di avvenuta consegna per cui il destinatario non può negare l’avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l’ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone appunto l’avvenuta consegna.
Occorre pertanto prestare massima attenzione alla PEC e per ogni impresa è sicuramente importante una verifica quotidiana del proprio archivio PEC, soprattutto per verificare il ricevimento di atti o provvedimenti provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio, verbali di contestazione, ordinanze-ingiunzioni, comunicazioni di avvio di procedimenti amministrativi), per i quali i termini di impugnazione e/o contestazione in sede giurisdizionale e/o amministrativa decorreranno dalla data di avvenuta “consegna” della PEC, indipendentemente dalla effettiva apertura e lettura del messaggio da parte del destinatario.
Si ricorda che l’obbligo di dotarsi della PEC per le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti e le imprese è stato introdotto dal D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009. Per quanto riguarda le imprese, i termini di adeguamento alla legge 2/2009 variano a seconda del soggetto:
- Per le società di capitali o di persone costituite dopo il 29/11/2008, l’obbligo è scattato immediatamente;
- Per le società di capitali o di persone costituite prima del 29/11/2008, il termine per adeguarsi al nuovo adempimento era fissato al 29/11/2011;
- In base al D.L. n. 179 del 18/10/2012 a partire dal 20 ottobre 2012 le nuove imprese individuali avevano l’obbligo, per la loro iscrizione, di comunicare il proprio indirizzo PEC. Le imprese individuali già attive hanno dovuto dotarsi di PEC entro il 31 dicembre 2013