Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

Con il D. Lgs. n. 175/2023, viene introdotta un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

I lavoratori destinatari della misura, per l’anno 2023, potranno presentare la domanda entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza.

A partire dal 1° gennaio 2024, la misura viene introdotta in modo strutturale e permanente e potrà essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 30 marzo di ogni anno.

A seguire, si presenta uno schema della misura e dei requisiti di accesso.

Destinatari

1. Lavoratori autonomi

2. Lavoratori a termine che prestano attività artistica/tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. A titolo esemplificativo:

  • cantanti di musica leggera
  • coristi
  • disc-jockey
  • ballerini
  • cubisti

3. Lavoratori a termine che non prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e realizzazione di spettacoli. A titolo esemplificativo:

  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli
  • Lavoratori a chiamata a tempo indeterminato che non godano dell’indennità di disponibilità

Requisiti

Tra i principali:

  • essere cittadino UE o straniero regolarmente soggiornante
  • essere residente in Italia da almeno un anno
  • avere reddito non superiore 25.000 nell’anno precedente alla domanda
  • avere reddito derivante principalmente da lavoro nel settore dello spettacolo
  • non essere titolare di pensione

Termini

Per l’anno 2023

Da richiedere entro il 15 dicembre 2023 a pena di decadenza

Per l’anno 2024

Da richiedere entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza

Durata

Per l’anno 2023

Riconosciuta per il 90% delle giornate accreditate, l’anno precedente alla domanda, al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Per l’anno 2024

Riconosciuta per 1/3 delle giornate accreditate, l’anno precedente alla domanda, al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Misura

Per l’anno 2023

È pari al 90% della media delle retribuzioni derivanti da esercizio di attività lavorative nel settore dello spettacolo riferite all’anno precedente alla domanda

Per l’anno 2024

È pari al 60% della media delle retribuzioni derivanti da esercizio di attività lavorative nel settore dello spettacolo riferite all’anno precedente alla domanda

 

 

In allegato, a questo articolo la Circolare FIPE n. 169/2023 (riassuntiva del D. Lgs. n. 175/2023 e del messaggio INPS n. 4332/2023) e la scheda tecnica sull’indennità di discontinuità in esame.CIRCO FIPE 169-23_Indennità discontinuità spettacoloAllegato 1 CIRCO 169-23_DLgs n. 175Allegato 2 CIRCO 169-23_Messaggio INPS n. 4332 del 04-12-2023Allegato 3 CIRCO 169-23_Scheda Indennità di discontinuità

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