Con la circolare del 15.01.2026 (Prot. 678), il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) ha fornito chiarimenti fondamentali per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del DPR 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi)
In estrema sintesi, il documento afferma anzitutto l’assoggettabilità di bar e ristoranti al DPR 151/2011, qualora gli stessi siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, specificando che restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.
Viene poi affermato che il D.M. 19 agosto 1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:
- non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non superi 100 persone.
In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo
accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.
Qualora, invece, l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una
trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).
La circolare, frutto anche dei numerosi incontri tra il SILB e il Ministero dell’Interno, riveste un’importanza strategica per le imprese del settore dell’intrattenimento notturno, da sempre soggette a un articolato sistema di norme, controlli e verifiche. Essa contribuisce infatti a garantire uniformità interpretativa e applicativa nella corretta distinzione tra attività soggette e non soggette al D.P.R. 151/2011, nonché nella valutazione dei relativi profili di rischio.